Art. 7.
(Capitale sociale del Centro).

      1. Il capitale sociale del Centro è di 5.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili.
      2. Al capitale sociale del Centro possono altresì partecipare le regioni e gli enti locali anche in forma associata. Tale partecipazione avviene mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale sottoscritto dai predetti enti.